Nuovo Codice della nautica: sintesi delle novità per il 2025

Il nuovo Regolamento del Codice della nautica da diporto è entrato in vigore il 21 ottobre del 2024,
al termine dell’ultima stagione nautica: in molti in quei giorni erano impegnati con il rimessaggio
invernale della propria barca, tanti altri ancora lo stavano programmando, senza quindi prestare
troppa attenzione alle ultime modifiche introdotte dal legislatore. Le novità introdotte però non sono
poche, e pur non stravolgendo la vita del diportista, portano inevitabilmente dei cambiamenti che
non possono essere trascurati. Nel bene o nel male? Tra i posti barca del nostro porto di Genova,
ogniqualvolta vengono presentate delle novità nel Codice della nautica, si sente un mix di commenti
positivi e negativi, e così è stato anche questa volta. Non ci sono però dubbi nell’affermare che, in
buona parte, il nuovo Regolamento del Codice della nautica da diporto presenta delle effettive
semplificazioni, senza introdurre nuovi impattanti obblighi o nuovi (importanti) costi per il
diportista. Anzi, qui al nostro marina di Genova in questi mesi abbiamo visto anche diversi
diportisti decisamente felici del nuovo Codice della nautica: c’entrano, come si può immaginare, le
modifiche riguardanti le zattere di salvataggio e il patentino D1. Vediamo dunque quali sono le
principali novità del Codice della Nautica!

ORMEGGIO

Nuovo Codice della nautica: cosa cambia per le zattere di salvataggio

Come sottolineato da Confindustria Nautica nel commentare il nuovo Regolamento, “sulla piccola
nautica c’è un pacchetto di interventi che, complessivamente, vuole sostenere il segmento che più
ha sofferto il rincaro del costo del denaro e l’instabilità internazionale”. E in effetti le modifiche
introdotte possono essere viste come un mix tra “implementazione dei dispositivi, semplificazione
degli adempimenti e innovazione tecnologica”. Si vuole quindi rendere più semplice e allo stesso
tempo più sicuro il navigare in mare, senza però aumentare i costi, per non ledere il settore della
nautica. E questo spirito bene si vede per quanto riguarda le novità relative alle zattere di
salvataggio. Come è noto il Codice della Nautica obbliga tutte le unità che navigano oltre le 6
miglia ma entro le 12 miglia dalla costa ad avere a bordo una zattera costiera, accessorio che
all’epoca dell’introduzione raccolse una marea di critiche. Ebbene, il nuovo Codice della nautica dà
la possibilità di fare a meno della zattera costiera, a patto di:
navigare entro le 12 miglia, avere a bordo un tender omologato CE in grado di trasportare tutti gli occupanti della barca, tenere il battello pneumatico pronto all’utilizzo avere un kit di sopravvivenza a bordo del tender


Ci sono anche altre novità per quanto riguarda la zattera di salvataggio. Se è vero che l’obbligo
generale oltre le 12 miglia è quello di avere a bordo la zattera oceanica, il nuovo Regolamento di
attuazione dà la possibilità di sostituirla con un modello costiero, a patto di navigare entro la zona
SAR e di avere a bordo o un EPIRB o un telefono satellitare: si stima infatti che, navigando entro
questo limite e così dotati, una zattera costiera sia sufficiente per garantire la salvaguardia in caso di
emergenza in alto mare. E ancora, per i gommoni, essendo loro stessi giudicati molto sicuri, è stata
introdotta la possibilità di navigare oltre le 6 miglia – ma entro le 12 – senza avere a bordo una
zattera di salvataggio. In sostituzione sarà necessario caricare un estintore aggiuntivo. Non stupisce quindi che molti gommonauti, qui al porto turistico di Genova, abbiano accolto il Regolamento di
attuazione con entusiasmo!

nuovo codice

Come cambiano le dotazioni di sicurezza con il nuovo Regolamento di attuazione

Le principali modifiche per quanto riguarda la sicurezza a bordo sono relative alla zattera, ma nonsono le uniche. Anche nel campo dei giubbotti di salvataggio ci sono però delle importanti novità,pur non obbligando nessun diportista a sostituire quelli già a bordo delle proprie barche. Per primacosa, il nuovo Codice della Nautica prevede che ogni giubbotto debba essere immediatamenteidentificabile, con l’obbligo quindi di scrivere – anche a mano – sui giubbotti il numero diiscrizione dell’imbarcazione; ogni giubbotto dovrà essere dotato di luce LED ad attivazioneautomatica, accessorio che si può acquistare a parte; e ancora, i produttori sono ora obbligati a porreuna chiara data di scadenza sui nuovi modelli, in base alle loro peculiarità.Come si può vedere, anche sul lato dei giubbotti si è mirato alla sicurezza, pur con l’esplicitoobiettivo di contenere i costi. Altra misura di questo tipo è quella che coinvolge l’obbligo di esseredotati di EPIRB per la navigazione senza limiti: con il nuovo Regolamento di attuazione del Codicedella nautica tale dispositivo può essere sostituito da un telefono satellitare, a patto che questo siadotato di un tasto per l’emergenza, così da permettere un intervento rapido da parte dei soccorritori.E ancora, il diportista deve sapere che sarà possibile sostituire i classici fuochi a mano con dei piùsicuri e duraturi dispositivi luminosi a LED.L’introduzione del patentino nautico D1Probabilmente la novità con la maggiore eco è stata l’introduzione del patentino nautico, il D1.Praticamente tutti ne abbiamo già sentito parlare, e nel nostro marina di Genova abbiamo sentito lepiù diverse opinioni su questa nuova licenza. Basterà quindi ricordare che la nuova patente nauticapermetterà, una volta superato un esame “semplificato” proceduto da un corso formativo di teoria edi pratica, di condurre entro le 6 miglia delle unità con motore di potenza uguale o inferiore ai 115cavalli, tra l’alba e il tramonto. Molto discusso è il fatto di avere allargato il pubblico della patente D1 ai ragazzi a partire dai 16 anni: di fatto, una volta superato un esame, un sedicenne potrà pilotare una barca fino a 10 metri spinta da un motore di 115 cavalli.

nuovo codice

Nuovo Codice della nautica e grandi imbarcazioni

Sapendo che il nostro porto di Genova è tra i marina della Liguria preferiti dai proprietari di yacht,
vale infine la pena ricordare che anche per loro ci sono interessanti novità: pensiamo alle
semplificazioni previste per l’iscrizione delle imbarcazioni provenienti da altri registri, con la
fattura di vendita o la sottoscrizioni autenticate che sono sufficienti per la trascrizione nel registro
telematico, anche per i superyacht. Iscrizione che, peraltro, può essere richiesta anche
dall’utilizzatore in leasing.

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