Marina Porto Antico

Transito: cosa dice la legge per l’ormeggio?

Come funziona l’ormeggio al transito? Ovvero: cosa dice la normativa vigente per quanto riguarda
la disponibilità di posti barca per i diportisti che non intendono fermarsi a lungo in un approdo,
quanto invece effettuare una breve fermata agli ormeggi per poi riprendere il proprio viaggio? Il
caso tipico in cui si rende necessario l’ormeggio al transito è quello della veloce commissione in
porto o nei suoi immediati pressi, con l’equipaggio impegnato per esempio a fare cambusa durante
una crociera. Non stupisce troppo il fatto di scoprire che, per anni, l’ormeggio al transito è stato
poco regolato: l’intero assetto normativo dei porti turistici è stato infatti a lungo frammentato. A
dirla tutta, è bene ricordare che la legge base sul diporto n. 50/71 non trattava affatto l’argomento,
con la questione degli ormeggi (al transito e non) che restava insomma senza regole. Con il tempo
qualcosa era stato fatto: erano state infatti emesse alcune circolari ministeriali, le quali prevedevano
che le strutture turistico portuali in regime di concessione demaniale dedicassero il 10% dei posti
barca proprio all’ormeggio al transito. A lungo però queste circolari sono rimaste sullo sfondo: a
normare davvero l’ormeggio al transito è stato finalmente il nuovo Codice della nautica. Vediamo
quindi quali sono gli obblighi per i porti turistici, quando l’ormeggio al transito è gratuito e via
dicendo.

ORMEGGIO

Cosa dice il Codice della nautica sull’ormeggio al transito
Per scoprire la norma attuale che regola l’ormeggio al transito è bene rifarsi all’articolo 49-novies
del Codice della nautica inserito dall’art.33 del D. L.vo 229/17. Qui si legge che le strutture che
devono rispettare gli obblighi relativi all’ormeggio al transito sono “i concessionari delle strutture
dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509”. Questi approdi per il diporto sono obbligati
permanentemente “riservare alle unità da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti
in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unità da ormeggiare in
termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all’ormeggio e apprestamenti impiantistici con
prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione”. Vedremo nel paragrafo successivo nello
specifico quanti posti barca devono essere effettivamente riservati ai diportisti in transito; è bene
però capire subito quali sono le condizioni di questo approdo: “i tratti di banchina sono riservati per
la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria
all’unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della
navigazione”. Per quanto riguarda il prezzo, nel Codice della nautica viene chiarito al di là di ogni
dubbio che l’ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio “è gratuito per
un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 e per non più di tre ormeggi nell’arco di ciascun mese”. Ecco che allora
l’ormeggio al transito può essere gratuito, per una durata minima di 4 ore e all’interno della fascia
oraria comunicata dal legislatore; in chiusura al comma viene poi specificato che “le tariffe e gli
orari relativi all’utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal
gestore dei porti e degli approdi turistici”.

TRANSITO

Quanti posti barca devono essere riservati al transito
Una cosa è certa: avrebbe poco senso comunicare l’obbligo di garantire dei posti barca per
l’ormeggio in transito senza specificare quanti ormeggi devono essere effettivamente lasciati liberi
dai porti a questo scopo. Ecco che allora sono preziosi i commi 2 e 3 del già citato articolo 49

novies, che regolano rispettivamente il numero di posti barca da assegnare al transito, i quali
specificano il numero di accosti da riservare a questo scopo nel periodo compreso tra il 15 giugno e
il 15 settembre: si parla dell’8% dei posti barca disponibili nella struttura. Per quanto riguarda
invece il resto dell’anno (e quindi da metà settembre a metà giugno, quando i porti turistici sono
decisamente meno affollati) il numero di posti barca da riservare all’ormeggio al transito è:

2 posti fino a 50 posti barca
3 posti fino a 100 posti barca
5 posti fino a 150 posti barca
10 posti fino a 250 posti barca
15 posti da 251 a 500 posti barca
20 posti da 501 a 750 posti barca
25 posti oltre i 750 posti barca

TRANSITO

I posti barca di attracco riservati alle persone con disabilità
Il comma 3 va invece a regolare nello specifico il numero di posti barca da assegnare all’ormeggio
al transito delle unità – natanti o imbarcazioni da diporto – condotte da persone con disabilità o
aventi a bordo persone con disabilità. Per quanto riguarda il periodo estivo, dal 15 giugno al 15
settembre, i posti dedicati a questo scopo devono corrispondere come minimo all’1% del totale.
Nella parte restante dell’anno si parla invece di:


1 posto fino a 80 posti barca
2 posti fino a 150 posti barca
3 posti fino a 300 posti barca
4 posti da 300 a 400 posti barca
6 posti da 400 a 700 posti barca
8 posti oltre i 700 posti barca


I posti da assegnare all’ormeggio al transito delle unità da diporto con delle persone con disabilità
dovrebbero essere scelte – come riportato nel Codice della nautica – tra quelli con accesso più
agevole, e con una distanza ridotta dai punti di erogazione di energia elettrica e di acqua. Va
precisato che, come riportato dal comma 5, le unità condotte da persone con disabilità o con persone
con disabilità a bordo che desiderano usufruire di un ormeggio per il transito devono comunicare
al gestore del porto turistico l’orario di arrivo, con almeno 24 ore di anticipo, a pena di decadenza
del diritto di ormeggio al transito; questo perché, come riportato dal comma 6, “il posto di attracco
riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altre
unità”.

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