omicidio nautico

Omicidio nautico è legge: ecco cosa cambia

Il mondo della navigazione è unico, speciale e difficile da descrivere a parole. Lo sappiamo molto bene noi del porto turistico di Genova Marina Porto Antico, che ogni anno vediamo ormeggiare nei nostri posti barca tantissimi diportisti, i più diversi: da chi arriva con il gozzo genovese a chi esce con il gommone per pescare, dal velista sportivo dedito alle regate fino all’armatore del più elegante e grande yacht. Modi diversi di vivere e di affrontare il mare, ma accomunati dalla passione profonda per il diporto e per la natura marina. Ma si sa: non può essere tutto divertimento. Una volta lasciato l’ormeggio, dopo essere usciti dal marina, si può respirare a pieni polmoni la libertà del navigante, senza dimenticare però che ci sono regole da rispettare. Le rotte da mantenere, le velocità da non superare, le dotazioni di sicurezza da tenere sempre a bordo, e via dicendo. Anche perché talvolta basta una piccola distrazione, un trasgressione anche minima alle norme in vigore, per andare incontro a rischi tutt’altro che trascurabili. E proprio per questo il legislatore, puntando a una diporto sempre più sicuro, ha deciso di introdurre nell’ordinamento giuridico italiano il reato di omicidio nautico: vediamo come si è arrivati a questa scelta e quali sono le pene previste.nuova legge

Omicidio nautico: una legge dura come deterrente

L’introduzione del reato di omicidio nautico non è certo arrivata inaspettata. Anzi, si tratta in realtà di una legge che era già pronta per essere approvata alla Camera nella scorsa legislatura, e che però era stata bloccata dalla crisi di governo. Il 18 settembre 2023 l’omicidio nautico è però diventato legge, con un iter legislativo piuttosto breve. Fino a quel momento chi cagionava per colpa la morte di una persona mentre conduceva un’imbarcazione andava incontro alle pene “ridotte” del semplice omicidio. Cosa che in effetti era tutt’altro che coerente con l’ordinamento giuridico italiano, sapendo che sulla terraferma, e più precisamente sulla strada, esiste dal 2016 il reato di omicidio stradale. Sull’asfalto come in acqua, l’introduzione di una legge dura contro l’omicidio causato per colpa da dei conducenti che non rispettano le revole ha la funzione di essere un deterrente, nella consapevolezza che si può fare di più per evitare gli incidenti in mare. A far accelerare il processo legislativo è peraltro stato il tristemente noto incidente mortale sul lago di Garda in cui un motoscafo condotto da due tedeschi – sotto l’effetto di alcol – tolse la vita a Greta Nedrotti e a Umberto Garzarella, nel giugno del 2021; pochi giorni dopo lo stesso è successo anche sul Lago di Como, quando un’imbarcazione pilotata da turisti belgi ha travolto un’altra barca, causando la morte di Luca Fusi.

Le pene previste

Ecco che allora, nel tentativo di rendere le acque di navigazione più sicure, è stato modoficato l’articolo 589 bis del Codice Penale, affiancando all’omicidio stradale anche quello nautico. Ecco che allora il conducente di un imbarcazione che, violando le norme sulla disciplina della navigazione, cagiona la morte di una persona, può essere punito ora con la reclusione da 2 a 7 anni. La nuova legge sull’omicidio nautico prevede però anche pene più severe, che incrementano cioè con l’aumentare della gravità della trasgressione. Nel caso in cui il conducente dell’imbarcazione risulti essere in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la reclusione prevista è compresa tra gli 8 e i 12 anni (per un tasso alcolemico di 1,5 grammi per litro; se compreso tra gli 0,8 e gli 1,5 grammi, invece, la pena prevista è tra i 5 e i 10 anni). Nel caso in cui l’omicidio nautico sia commesso nello svolgimento di un’attività di navigazione professionale, la pena prevista è portata automaticamente tra gli 8 e i 12 anni, mentre si arriva fino a 18 anni nel caso di omicidio plurimo. Le pene previste possono essere peraltro aumentate nel caso in cui il conducente non disponga di una patente nautica in piena regola, o nel caso in cui il conducente scappi dopo l’incidente, senza prestare quindi i dovuti soccorsi.

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